La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la Legge Regionale del Veneto 4/2005 laddove consente agli strumenti urbanistici generali dei comuni di derogare ai limiti di distanza del D.M. 1444/68 non solo all’interno dell’ambito dei piani attuativi, ma anche all’interno “degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente”.
La giurisprudenza costituzionale ha costantemente considerato inderogabili i limiti di distanza tra fabbricati fissati dal D.M. 1444/68, ammettendo deroghe solo se “inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio”.
La Regione Veneto, invece, interpretando in modo eccessivamente estensivo l’ampliamento dei suoi poteri Leggi di più