Con l’emanazione del Regolamento n. 1 del 20 giugno 2013, che attua la L. R. n. 50 del 28 dicembre 2012 “Politiche per lo sviluppo del Sistema Commerciale nella Regione del Veneto”, è venuta a decadere la moratoria sul rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita, stabilita dalla L.R. n. 30 del 27 dicembre 2011, e sono state eliminate le tabelle che contingentavano la disponibilità di superficie per tali strutture all’interno del territorio regionale.
Il nuovo assetto normativo che regola la materia ha liberalizzato l’insediamento delle attività commerciali con superficie di vendita non superiore a 1500 metri quadrati. Tali attività possono essere ora avviate con semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in tutte le zone del territorio comunale, purché in conformità con la disciplina urbanistica. L’insediamento di nuove medie strutture di vendita, con superficie superiore a 1500 metri quadrati, e di grandi strutture di vendita, oltre i 2500 mq di superficie, rimane soggetto ad autorizzazione commerciale rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
I comuni dovranno preventivamente individuare, con apposita variante, la localizzazione nel territorio di tali insediamenti. Le nuove norme danno, sul punto, precise indicazioni: la localizzazione dovrà essere prevista in primis all’interno del centro urbano, anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate, mentre tale localizzazione non è necessaria all’interno dei centri storici. In questi ultimi, l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita è sempre ammesso, purché non contrasti con le norme urbanistiche, ed il comune potrà incentivarlo riducendo il contributo di concessione fino al 50%.
All’esterno dei centri urbani, le varianti urbanistiche per l’insediamento di nuove medie e grandi strutture di vendita potranno essere ammesse solo nel caso in cui sia dimostrata l’inesistenza di aree adeguate all’interno degli stessi centri urbani e, in questa ipotesi, a condizione che l’insediamento realizzi il recupero urbanistico di aree dismesse o degradate, oppure sia previsto all’interno di aree in cui sono già presenti altre medie o grandi strutture di vendita, purché non vi sia consumo di suolo agricolo.
Tutto bene quindi? No. Perché se da un lato si è posto un limite al consumo di suolo agricolo (e ci mancherebbe) dall’altro non si è data alcuna risposta alla critica più volte mossa, soprattutto dai rappresentanti delle associazioni dei commercianti, che le grandi strutture di vendita sono esiziali per il piccolo commercio di vicinato, che è invece fondamentale per la vivibilità dei centri urbani e dei centri storici in particolare e, come tale, andrebbe assolutamente protetto dall’aggressione della grande distribuzione. Osserviamo invece che le grandi strutture di vendita potranno insediarsi liberamente nei centri storici, a meno che il comune non modifichi in senso restrittivo le sue norme urbanistiche.
A nostro avviso la Regione avrebbe potuto e dovuto legiferare in modo più responsabile ponendo un tetto alla superficie utilizzabile per le grandi strutture di vendita. Ricordiamo che, solo nel padovano, dal 2000 al 2010 l’indice degli insediamenti per la grande distribuzione ha subito un incremento del 59%, raggiungendo i 424 mq di superficie di vendita ogni 1000 abitanti, quasi il triplo rispetto allo standard europeo di 150 mq, e superiore del 30% rispetto alla media nazionale. La giunta regionale invece ha deciso, com’è suo costume, di non porre limiti, lasciando che siano i comuni a disciplinare con apposite varianti urbanistiche le localizzazioni delle grandi strutture di vendita. Ma così resta senza controllo la pianificazione commerciale nell’area vasta, perché i comuni operano solamente all’interno dei loro confini, e si potrà verificare che megastrutture commerciali possano essere previste a breve distanza in comuni adiacenti.
È quello che sta avvenendo ad Abano e a Due Carrare, dove sono in progetto due grandi strutture di vendita a pochi chilometri di distanza. Contro questi insediamenti vi è stata una forte opposizione da parte del mondo culturale, per la loro vicinanza a prestigiose ville venete. Ora la nuova normativa, eliminando il contingentamento della superficie per la grande distribuzione, rende possibile il rilascio delle autorizzazioni commerciali, a condizione che vengano rispettati criteri di ammissibilità, compatibilità e sostenibilità disciplinati da un macchinoso sistema di punteggi fissati da apposite tabelle. Utilizzando misure di compensazione, tra cui anche l’aumento degli oneri di urbanizzazione o la cessione di aree al comune, le aziende potranno rientrare facilmente nei parametri di ammissibilità, per cui nulla – se non una accanita opposizione popolare- potrà evitare i temuti scempi al nostro patrimonio culturale. Prepariamoci alla lotta.
Lorenzo Cabrelle – Legambiente Padova