Legge sul consumo di suolo: davvero un limite o solo una fotografia?

PP3Nel maggio dello scorso anno il Consiglio Regionale ha approvato la legge 14/2017 “per il contenimento del consumo di suolo”.

Una legge che, grazie anche al contributo di UrbanMeta, contiene importanti enunciazioni di principio e indica la via del recupero e della rigenerazione urbana quali prioritari strumenti di salvaguardia del suolo, del territorio e del paesaggio, ma la cui operatività è stata in larga misura vanificata con l’introduzione di un lungo, ingiustificato elenco di deroghe.

A fine dicembre la Regione ha trasmesso una proposta di Provvedimento attuativo della legge, che però affronta solo il tema della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e nei singoli Comuni, rinviando invece la definizione degli ambiti urbani di rigenerazione, degli strumenti partecipativi e alla gestione del fondo per la rigenerazione urbana.  Un rinvio che mette in luce una sostanziale incomprensione dello stretto legame che deve intercorrere tra le politiche di contenimento del consumo di suolo e quelle finalizzate al recupero dell’esistente e alla riqualificazione urbana e territoriale. Detto ciò,esaminiamo gli aspetti più problematici.

Obiettivo dichiarato è di ridurre, fino all’azzeramento nel 2050, la “velocità del consumo di suolo”. A tal fine viene assunto il valore medio di riferimento di 490 ettari/anno (dati ISPRA 2017 per il quadriennio 2012-2016) con l’obiettivo di raggiungere una media di 400 ettari/anno, attuabile con una riduzione di circa il 40% delle superfici trasformabili previste dai Piani di Assetto Territoriale. Buoni propositi che si scontrano con una realtà del tutto diversanell’analisi dei dati.

Mentre il valore di riferimento di 490 ettari/anno tiene conto del complessivo consumo di suolo dovuto all’insieme di tutti gli interventi di trasformazione territoriale (edifici, ma anche infrastrutture viarie, attività di cava, opere pubbliche, che incidono per almeno un ulteriore 50% sul totale del consumo di suolo), dal computo proposto dalla Regione per la soglia dei 400 ettari/anno, vengono esclusi: gli interventi che rientrano negli “ambiti di urbanizzazione consolidata”, comprese le aree allo stato attuale inedificate; le opere pubbliche o di interesse pubblico; gli interventi previsti dalla Regione nei piani d’area e nei progetti strategici; l’attività di cava; gli interventi per le attività produttive; gli interventi relativi al cosiddetto “piano casa”; gli interventi connessi all’attività agricola. Così facendo il computo complessivo diventa peggiorativo.

Il secondo riferimento è quello relativo alla superficie trasformabile residua prevista dai PAT e dai PRG dei Comuni: 21.323 ettari. Di questi risulta però che solo 5.423 ettari sono di fatto già stati localizzati nei Piani degli Interventi, mentre gli ulteriori 15.900 ettari sono aree di espansione che i Comuni hanno stimato siano necessarie per la realizzazione delle volumetrie previste dai PAT, ma non ancora localizzate nei PI. È una quantificazione che la stessa Regione contesta, in quanto non rispetta i limiti imposti dalla L. 11/2004 in relazione alla quantità massima di Superficie Agricola (SAU) trasformabile indicata negli stessi PAT, pari a soli 8.400 ettari circa. Per questo motivo la Regione propone nella nuova legge l’abbattimento di circa il 40% delle previsioni dei Comuni; una riduzione che però era già prevista dalla L. 11/2004. Inoltre i 12.793 ettari (determinati con la riduzione del 40%) costituiscono il limite massimo “in prima applicazione” consentito ai Comuni, ma con la possibilità in futuro dell’utilizzo di ulteriori 8.530 ettari di “quota di riserva” di suolo disponibile, il che farebbe salire la velocità del consumo di suolo a 665 ettari/anno. L’assenza di soglie intermedie rispetto alla scadenza del 2050 farà sì che i Comuni non porranno limiti ad un rapido consumo della loro quota, che a quel punto, esauritasi ben prima dei 32 anni previsti, verrà richiesto venga aumentata anche oltre i limiti delle “quote di riserva”.

Altro aspetto negativo del Provvedimento è la sperequazione nell’attribuzione delle quote massime di suolo consumabile per ogni Comune. Questo perché, anziché partire da un disegno complessivo di gestione del territorio, e dalla consistenza delle aree e degli edifici dismessi, si sono assunte acriticamente le previsioni dei PAT, favorendo così chi ha ampiamente sovrastimato il proprio fabbisogno e penalizzando i Comuni più virtuosi.

In conclusione, per misurare gli effetti del consumo di suolo è essenziale uscire da logiche meramente ragionieristiche e valutare come i nuovi interventi debbano distribuirsi nel territorio in relazione alla rete dei trasporti collettivi, alla dotazione di servizi pubblici ed alla presenza di contesti di elevato valore paesaggistico ed ambientale.

Questa legge offre una buona possibilità per invertire la tendenza alla distruzione del paesaggio e delle risorse agricole, se solo si ragionasse su una pianificazione a livello territoriale di tutta la regione. Si potrebbe ad esempio suddividere la quantità di potenziale consumo di suolo in due parti di ugual peso. La prima spendibile direttamente da parte dei singoli Comuni, mentre la seconda assegnata quale “quota di riserva” ai Comuni dell’Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO) di riferimento, che ne potranno usufruire solo presentando progetti comuni coerenti con i principi e le finalità generali della legge.

Sergio Lironi | Legambiente Padova

Sintesi a cura di Elena Coppola e Annachiara Capuzzo | Redazione di ecopolis

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