La bocciatura del TAR sul polo logistico a Zevio fornisce spunti utili a bloccare il nuovo magazzino in corso di valutazione a Granze di Camin
Il progetto di un nuovo Hub logistico a Campagnola di Zevio (Verona) e la relativa Variante urbanistica predisposta dal Comune di Zevio, fortemente contestate da Legambiente Medio Adige oltre che di una parte della politica locale e della società civile, usufruendo delle deroghe consentite dalla legge regionale relativa allo “Sportello Unico Attività Produttive” (Suap), sono stati bocciate dal TAR Veneto sulla base di motivazioni procedurali, ma anche di motivazioni di merito.
Sul piano procedurale la sentenza del TAR rileva che il tecnico comunale responsabile del procedimento ha omesso di certificare in via preliminare, rispetto all’avvio dell’iter ed alla convocazione della Conferenza dei Servizi, la mancanza o insufficienza di aree propriamente destinate a fini produttivi e l’impraticabilità di soluzioni progettuali alternative, “…non essendo sufficiente una generica dicitura che attesti l’esistenza o meno di tali circostanze”. Omissione che si riscontra anche nel caso dell’Hub logistico di Padova.
Il Responsabile del procedimento del Comune di Zevio (così come quello del Comune di Padova) dichiara l’ammissibilità del progetto in quanto, pur in evidente contrasto con le previsioni del Piano degli Interventi che destina le aree interessate a zona agricola, nelle originarie previsioni del Piano di Assetto Territoriale (PAT) le stesse aree venivano indicate come “zona preferenziale di sviluppo insediativo produttivo”. Detta dichiarazione di ammissibilità viene contestata dalla sentenza del TAR in quanto le previsioni del PAT si devono ritenere superate a seguito della legge regionale 14/2017 sul consumo di suolo, “… che ha introdotto prescrizioni più rigorose nella pianificazione di nuovi interventi al fine di raggiungere l’obiettivo finale di zero consumo di nuovo suolo”. Prescrizioni che trovano rispondenza nel più recente Piano degli Interventi.
Sempre la sentenza del TAR contesta i contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare presentato dalla ditta interessata in quanto nello stesso, dichiarando come “modesto negativo” l’impatto ambientale, risultano vistosamente sottovalutate le criticità riferite alle componenti suolo ed aria. Il TAR denuncia il fatto che nel Rapporto si tralascia di “… valutare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili” e non si considera che “… il territorio in esame si trova già in una situazione di criticità per le polveri PM10, per l’ozono e il benzo(a)pirene ed è interessato dalla Procedura di Infrazione della Commissione Europea per il superamento dei valori limite per il particolato PM10”: situazione che è facile prevedere verrà aggravata con l’incremento del traffico indotto dal polo logistico. Il TAR evidenzia inoltre come le misure di mitigazione proposte di realizzare un’area verde e un bacino di laminazione risultano insufficienti e sopperiscono solo in parte alla perdita di valore ambientale conseguente alla sottrazione di suolo e vegetazione soprattutto in ambiti agricoli.
Osservazioni che possono essere integralmente riproposte nei confronti del Rapporto Ambientale Preliminare presentato a sostegno del progetto del nuovo Hub logistico della società Alì. Rapporto in cui – al di là di ogni evidenza logica – si arriva ad affermare che l’impatto ambientale generato risulta “non significativo” e che anzi l’intervento consentirebbe di migliorare la qualità paesaggistica dei luoghi, la salute e la qualità della vita degli abitanti!
Quali conclusioni trarne? Se si considerano i prevedibili effetti sull’ambiente e su tutto il contesto urbano, per molti aspetti ancor più devastanti di quelli che sarebbero stati determinati dall’intervento di Zevio, credo non vi siano dubbi. La Variante richiesta dalla società Alì, che vorrebbe usufruire delle procedure derogatorie consentite dallo Sportello Unico Attività Produttive, va respinta, anche per “… evitare – come ricorda sempre il TAR – il pericolo che un uso reiterato di tale strumento possa sostituire la procedura ordinaria, depauperandone gli effetti, con conseguente stravolgimento dell’assetto territoriale prestabilito in sede di pianificazione”.
Sergio Lironi, Presidente Onorario di Legambiente Padova