Una delegazione delle associazioni e dei comitati che da anni operano nella nostra Regione a difesa del territorio ha consegnato alla fine d’agosto numerose Osservazioni alla Variante al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) adottata nei mesi scorsi dalla Giunta regionale: alcune di ordine generale relative all’impostazione ed ai contenuti complessivi della Variante, altre di carattere più specifico che richiedono su singoli temi precise modifiche ed integrazioni della normativa tecnica definita dal Piano.
L’aspetto centrale della Variante consiste nell’aver conferito al PTRC la “valenza paesaggistica” prescritta dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Il Codice, agli articoli 135 e 143, stabilisce che i Piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscano gli aspetti e i caratteri peculiari, articolando il territorio stesso in ambiti paesaggistici. Per ciascun ambito il Codice richiede che vengano definiti specifici obiettivi di qualità e specifiche normative d’uso, predisponendo apposite prescrizioni e previsioni (immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici vigenti) finalizzate in particolare: a) alla conservazione; b) alla riqualificazione; c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche; d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio.
Ciò che si contesta è il fatto che la Variante adottata, pur avendo allegato un “Atlante ricognitivo” che individua alcuni fondamentali obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica per le diverse parti del territorio veneto, non conferisce alcun valore prescrittivo a detti indirizzi, rinviando ogni determinazione nel merito a futuribili Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito (PPRA) ai quali si delega la definizione di altri aspetti essenziali di un piano paesaggistico, quali il completamento della ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, determinandone le relative prescrizioni d’uso finalizzate ad assicurarne la conservazione e valorizzazione.
Di fatto dunque la Variante di PTRC adottata, pur dichiarata con “valenza paesaggistica”, non introduce alcuna effettiva misura di salvaguardia per il paesaggio e non risponde a quanto prescritto dal Codice dei Beni Culturali.
Il secondo aspetto che, a detta dei suoi estensori, dovrebbe caratterizzare la Variante è quello relativo alla volontà di porre un freno al consumo di suolo. Nelle relazioni di piano, in effetti, si riconosce e si denuncia il disastro ambientale generato dal diluvio edilizio degli ultimi decenni e si ribadisce la volontà di porre un limite alla continua distruzione di risorse agricole e paesaggistiche. Quando però si esaminano le Norme Tecniche, ci si accorge che nessuna di queste fornisce reali strumenti operativi per conseguire i risultati auspicati. Uno strumento generalizzato di deroga, che consentirà – come già oggi avviene – speculazioni immobiliari di ogni genere e che l’articolo 38 delle norme suggerisce di applicare soprattutto in prossimità dei caselli autostradali e degli accessi alle superstrade, per un raggio di 2 km dalla barriera stradale.
Per tradurre le dichiarazioni di principio sulla necessità di ridurre il consumo di suolo in prescrizioni cogenti, con le nostre Osservazioni abbiamo tra l’altro richiesto l’introduzione delle seguenti norme:
a. Obbligo per i Comuni di effettuare il censimento del patrimonio immobiliare esistente e non utilizzato
b. Obbligo per i Comuni di revisione e ridimensionamento delle previsioni dei piani regolatori e PAT ;
c. I Comuni sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica che interessino aree libere;
d. Obbligatorietà di redazione dei Piani di Assetto Territoriale Intercomunali (PATI) comprensivi dei tematismi dell’edilizia residenziale e dell’agricoltura, interessanti ambiti comprensoriali definiti dalle Province ;
e. I temi dei “Progetti strategici regionali” devono essere esplicitati nelle normativa del PTRC.
f. Gli obietti e gli indirizzi di qualità paesaggistica individuati nell’Atlante ricognitivo devono divenire parte integrante delle norme tecniche ed avere carattere prescrittivo.
Guarda qui le osservazioni al PTRC depositate da Legambiente (oltre a quella generale elaborata dal coordinamento AltroVeneto)
Sergio Lironi – Presidente onorario di Legambiente